STATUTI
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legalmente è valida la versione tedesca
ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Il Gruppo SOTA Svizzera, con il nominativo HB9SOTA, è stato fondato il 16 maggio 2005 come associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (ZGB).
1.2 La sede legale è presso il rispettivo luogo di residenza del Presidente.
1.3 HB9SOTA è politicamente e confessionalmente neutrale, rifiuta la discriminazione di natura politica, religiosa, etnica, di genere o di razza.
1.4 L’anno associativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
ARTICOLO 2 SCOPO
2.1 HB9SOTA supervisiona e coordina l’Associazione SOTA Svizzera in tutte le questioni. Periodicamente rivede l’Elenco svizzero delle montagne o il Manuale di riferimento dell’associazione (ARM) secondo i criteri della Direzione della SOTA.
2.2 HB9SOTA promuove i radioamatori di montagna con un programma di diplomi, un sito web e altre attività di PR.
2.3 HB9SOTA promuove generalmente le attività radioamatoriali in montagna e specialmente il programma SOTA , organizza escursioni in montagna e la giornata svizzera dell’attività SOTA annuale in montagna.
2.4 HB9SOTA promuove la cooperazione tra la radiofonia di montagna e gli altri programmi outdoor dei radioamatori.
ARTICOLO 3 ADESIONE
3.1 L’adesione all’HB9SOTA è aperta a chiunque che accetta il presente Statuto.
3.2 L’iscrizione può essere richiesta sul sito web di HB9SOTA, presso il segretariato o presso un membro del comitato.
3.3 L’adesione è effettiva dopo il ricevimento della quota associativa ed è valida per l’anno associativo in corso.
3.4 Le categorie di appartenenza a HB9SOTA sono:
Membri attivi (radioamatori con licenza)
Membri passivi (per i membri interessati alla radio di montagna).
Membri onorari (nominati dall’assemblea generale)
3.5 Diritti e doveri: Tutti i soci hanno il diritto di votare e di essere eletti all’assemblea generale e sono invitati a partecipare a tutti gli eventi del club.
3.6 Le dimissioni dall’HB9SOTA devono essere presentate per iscritto alla fine dell’anno.
3.7 I soci che violano la legge o lo Spirito-Ham possono essere espulsi dal Consiglio.
ARTICOLO 4 ORGANI
Gli organi di HB9SOTA sono:
4.1 L’Assemblea generale ordinaria o straordinaria.
4.1.1 L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’Associazione, si tiene al più tardi entro la fine di maggio ed è tenuta dal Presidente in carica o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un altro membro del comitato esecutivo. In situazioni straordinarie può anche essere tenuta per iscritto sotto forma di votazione.
4.1.2 L’Assemblea Generale Ordinaria è responsabile di:
a) accertare la regolarità della convocazione dell’assemblea in conformità allo Statuto, potere decisionale e della maggioranza assoluta dei presenti
b) Elezione degli scrutatori
c) Approvazione del verbale della precedente Assemblea Generale
d) Approvazione della relazione annuale del Presidente e dei membri del Comitato esecutivo.
e) Approvazione dei conti annuali
f) Approvazione della relazione dei revisori dei conti
g) Scarico degli organi esecutivi
h) fissare la quota associativa per l’anno associativo successivo
i) Approvazione del bilancio
k) Elezione del Presidente, degli altri membri del Comitato esecutivo e dei Revisori dei conti.
l) riconoscimenti, nomina di membri onorari
m) Modifiche allo Statuto
n) Altre attività statutarie
4.1.3 Il Comitato esecutivo può convocare un’Assemblea generale straordinaria.
4.1.4 Se almeno un quinto dei soci richiede la convocazione di un’Assemblea generale straordinaria, il Comitato esecutivo la convocherà entro 30 giorni.
4.1.5 Diritti di voto e di elezione
– Tutti i membri presenti, compresi quelli passivi, hanno diritto di voto e di elezione.
– L’Assemblea Generale costituisce un potere decisionale se sono presenti almeno tre membri.
– In caso di votazione, sarà valida la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
– La prima votazione è valida la maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti validi espressi. La seconda votazione in poi, è sufficiente la maggioranza semplice. In caso di parità di voti, la decisione sarà presa per sorteggio.
– Le votazioni e le elezioni si svolgono in modo palese per alzata di mano. La maggioranza dei membri votanti presenti può richiedere una votazione a scrutinio segreto.
– In caso di votazione, si applica la maggioranza semplice.
4.1.6 I soci saranno invitati all’Assemblea Generale 30 giorni prima dell’Assemblea Generale con l’ordine del giorno.
4.1.7 Le proposte dei soci da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea generale devono essere presentate al Presidente per iscritto almeno 14 giorni prima dell’Assemblea generale, indicando le ragioni della proposta.
4.2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
4.2.1 Il Consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri e si costituisce da solo. La presenza di 2 membri costituisce il potere decisionale.
4.2.2 Il Comitato esecutivo viene eletto per 2 anni.
4.2.3 Il Comitato esecutivo è responsabile di tutti gli affari che non sono assegnati a un altro organo in base allo Statuto.
4.2.4 I membri del Consiglio direttivo devono presentare una relazione annuale all’Assemblea generale ordinaria.
4.2.5 Il Comitato esecutivo attua le decisioni dell’Assemblea generale. Si riunisce su invito del Presidente e può invitare alle sue riunioni altri membri dell’Associazione, che però hanno solo un voto consultivo.
4.2.6 Il responsabile cime e direttore tecnico può nominare persone esperte per le singole regioni per supportarlo nel suo lavoro. Egli regola la cooperazione e la responsabilità con queste persone.
4.2.7 Ad eccezione del Presidente dell’Associazione, il Comitato esecutivo può sostituire provvisoriamente i membri del Comitato esecutivo che si dimettono durante il loro mandato fino alla successiva Assemblea generale.
4.2.8 Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario firmano individualmente i documenti giuridicamente vincolanti per HB9SOTA.
4.3 I REVISORI
4.3.1 I Revisori sono costituiti dal Revisore e dal Revisore supplente. Entrambi sono eletti dall’Assemblea generale.
4.3.2 Tutti i membri possono essere eletti revisori dei conti. Se possibile, devono avere conoscenze di contabilità.
4.3.3 Il Revisore dei conti verifica ed esamina i conti annuali e presenta all’Assemblea generale ordinaria una relazione scritta sui risultati della verifica. Egli ha il diritto di effettuare una verifica di cassa in qualsiasi momento.
4.4 RIFERIMENTI
4.4.1 I relatori esterni al consiglio direttivo servono a trattare argomenti specifici che non vengono affrontati dal consiglio direttivo nell’ambito dello scopo dell’associazione.
4.4.2 Tutti i soci sono eleggibili come relatori. Essi devono avere un interesse per l’argomento della presentazione in questione.
ARTICOLO 5 FINANZE
5.1 Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote associative ordinarie e straordinarie, dalle sovvenzioni, dalle sponsorizzazioni, dalle collette, dalle donazioni, dai proventi netti delle manifestazioni, dalla pubblicità, dall’economia del Club, ecc.
5.2 Le quote associative devono essere versate all’inizio dell’anno solare o al momento dell’adesione all’Associazione.
5.3 I soci onorari e i membri del Comitato esecutivo non sono tenuti al pagamento delle quote sociali. Il Comitato esecutivo può rinunciare alla quota per gli altri membri.
5.4 Le entrate e le uscite devono essere preventivate e approvate dall’Assemblea generale.
5.5 Per le passività dell’HB9SOTA risponde solo il patrimonio dell’associazione. La responsabilità personale dei membri dell’associazione è limitata alle quote associative. È esclusa ogni ulteriore responsabilità personale dei soci.
ARTICOLO 6 MODIFICHE ALLO STATUTO
6.1 Gli emendamenti agli Statuti saranno decisi dall’Assemblea Generale, a condizione che almeno due terzi dei membri presenti e aventi diritto di voto ne facciano richiesta.
6.2 Le proposte di modifica degli Statuti devono essere presentate ai soci per iscritto con l’ordine del giorno prima dell’Assemblea generale.
6.3 Le proposte di modifica degli Statuti da parte dei soci devono essere presentate per iscritto al Presidente 30 giorni prima dell’Assemblea generale.
ARTICOLO 7 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
7.1 Lo scioglimento dell’Associazione avverrà nel corso di un’Assemblea generale straordinaria.
7.2 Lo scioglimento avverrà con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
7.3 Al momento dello scioglimento, l’Associazione sarà debitamente liquidata. A tal fine viene nominato un comitato speciale.
7.4 Qualsiasi eccedenza di beni e qualsiasi inventario appartenente all’Associazione deve essere utilizzato per una buona causa, ad esempio per sostenere i radioamatori nei paesi del terzo mondo o simili. Se l’Assemblea Generale non si accorda sull’uso dei beni, questi saranno trasferiti alla SOTA-MT e/o al SOTA-Mapping Project.
ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente statuto è stato approvato in occasione della 19a Assemblea generale con una votazione il 13.04.2024 ed entra in vigore immediatamente.
Firme:
Bülach , 14.04.2024
Il Presidente: Il Segretario:
Jens Nolte , HB9EKO Roman Bächli, HB9HKR